Agevolazioni finanziarie per le persone con disabilità

Spese di accompagnamento o di trasporto (art. 24 DLH 30/2000)

Alle persone con disabilità permanente, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblici né guidare autonomamente, viene concessa un'indennità per le spese di trasporto o di accompagnamento. Tale circostanza deve essere confermata da un certificato medico.

Le spese di trasporto sono rimborsate nei casi in cui la persona viene trasportata a proprie spese con veicoli a motore di terzi dal proprio domicilio a:
a)    servizi sociali semiresidenziali
b)    altri servizi di prevenzione, cura e riabilitazione
c)    il luogo di lavoro, anche per partecipare a progetti di inserimento lavorativo

L'indennità è concessa anche all'utente in grado di guidare autonomamente che, per raggiungere il proprio posto di lavoro, deve utilizzare la propria autovettura per disabili.


Acquisto e trasformazione di veicoli (art. 26 DLH 30/2000)

Alle persone che, a causa di un'invalidità permanente agli arti inferiori o superiori, necessitano di un veicolo adattato alle esigenze dei disabili, viene concesso un contributo per la trasformazione del proprio veicolo.

Alle persone con disabilità permanente agli arti inferiori viene inoltre concesso un contributo per l'acquisto del proprio veicolo trasformato.

Lo stesso richiedente può richiedere l'indennità solo una volta ogni sei anni, salvo casi straordinari debitamente giustificati.


Adattamento dei veicoli per i familiari (art. 27 DLH 30/2000)

Le persone che hanno un familiare disabile ricevono un sussidio per l'adattamento del veicolo. Tra i familiari non sono comprese le persone ospitate in modo permanente nei servizi di ricovero.

Lo stesso richiedente può richiedere il sussidio solo una volta ogni sei anni, salvo casi eccezionali debitamente giustificati.

La sovvenzione e l'importo del sussidio dipendono dalla situazione economica del nucleo familiare (ad eccezione delle spese di trasporto verso il luogo di lavoro).


Vita indipendente e partecipazione sociale (art. 25 DLH 30/2000)

La prestazione "Vita indipendente e partecipazione sociale" è concessa alle persone con disabilità permanente accertata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, che vivono o desiderano vivere al di fuori della famiglia d'origine per la loro assistenza personale.

La prestazione si basa su quella dell'assicurazione per l'assistenza a lungo termine e contribuisce a coprire i costi dell'assistenza personale per una vita indipendente e la partecipazione sociale.

La domanda per ottenere il sussidio deve essere presentata al Distretto sociale competente. Uno specialista in assistenza socio-educativa di base prepara una perizia sulla base di colloqui con il richiedente, che deve essere presentata al comitato consultivo del distretto.

Per la concessione del beneficio si tiene conto esclusivamente della situazione economica personale del richiedente.


Informazioni e domanda:

Distretto sociale Wipptal, Via S. Giacomo 8, Vipiteno

Telefono +39 0472 726 030, e-mail fsh@wipptal.org 

30/11/2023

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