Fondamenti giuridici
L'art. 44 della Costituzione contempla la "zona montana" che con legge 991/1952 é stata riconosciuta legalmente per la prima volta.
Il decreto presidenziale del 10 giugno 1955, n. 987 prevedeva che i comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana potessero costituirsi in “consorzio a carattere permanente” con il compito di rappresentare gli interessi dell’economia montana e di costituire consorzi di bonifica montana. Questi consorzi dovevano chiamarsi “Consiglio di valle” o “Comunità montana”. Anche se in questo decreto mancava ogni altra regolamentazione inerente a compiti concreti, forma giuridica o struttura amministrativa, era comunque chiaro che le comunità comprensoriali e di valle erano associazioni di comuni e sottostavano alla legge regionale sull’ordinamento dei comuni.
Come prima comunità di valle dell’Alto Adige nel 1963 fu fondata la comunità di valle della Val Venosta. A partire dal 1968 seguirono le comunità di valle Val d’Isarco, Burgraviato, Salto/Sciliar, Oltradige, Bassa Atesina e Alta Val d’Isarco. Soltanto con la legge statale “legge sui territori montani” del 3 dicembre 1971, n. 1102 fu riconosciuta alle comunità comprensoriali la competenza della progettazione e programmazione di tutti i provvedimenti di sviluppo per il raggiungimento di un equilibrio economico e sociale nelle zone montane, il cui esercizio era stato delegato alla Regione Trentino Alto Adige e alle due Province di Trento e Bolzano. Da questa risulta che le comunità comprensoriali e di valle devono venire costituite tramite leggi regionali e provinciali come enti autonomi di diritto pubblico. Costituzione, finalità, competenza e struttura organizzativa sono regolate dalla legge, a differenza di un consorzio di comuni, nel quale i comuni sono membri che devono approvare il proprio statuto e nominare i propri organi.
La seconda legge statale sui territori montani prevede dunque la possibilità che le Regioni, o nel nostro caso le due Province autonome di Trento e Bolzano, con propria legge regionale o provinciale emanino la nuova regolamentazione per costituire e riconoscere le comunità comprensoriali come enti di diritto pubblico. Mentre la maggior parte delle Regione italiane a statuto ordinario hanno realizzato questa possibilità prevista dalla legge già negli anni settanta, nella nostra Regione/Provincia questo è avvenuto soltanto nel 1991. In proposito non bisogna tralasciare di dire che l’art. 6 della legge sui territori montani prevede che le comunità comprensoriali non soltanto predispongano i programmi, ma che provvedano anche alla loro attuazione.
Si è fatta strada sempre più la convinzione che la comunità comprensoriale possa rappresentare da un lato un ente estremamente utile sia per la realizzazione di servizi, di interessi e lavori sovracomunali, sia dall’altra come titolare di funzioni decentrate, delegate dalla Provincia. Le comunità comprensoriali svolgono funzioni proprie, ma soprattutto sovracomunali in un’ottica di decentramento amministrativo e costituiscono pertanto anche un anello di congiunzione tra comuni e amministrazione provinciale. Sono enti che in futuro avranno sicuramente più importanza; infatti la collaborazione ed il coordinamento sovracomunali diventano sempre più una necessità non soltanto sulla base dell’orientamento politico (= potenziamento del decentramento amministrativo – servizi sempre più vicini al cittadino), ma anche per lo scarso afflusso di fondi pubblici (razionalizzazione delle spese amministrative nel servizio pubblico). Nello stesso tempo non si deve limitare l’indipendenza e la responsabilità di comuni.
Il varo della legge provinciale del 20 marzo 1991, n. 7 relativa all’ordinamento delle comunità comprensoriali è stata la conseguenza e la risposta a questa nuova linea politica e alle necessità e ai bisogni a livello locale. In questo modo sono state costituite le comunità comprensoriali in Alto Adige.
Come già menzionato quindi, le comunità comprensoriali dell’Alto Adige sono state istituzionalizzate con L.P. n. 7/1991 e questa base giuridica ne fissa la natura giuridica, i compiti, gli organi e le norme finanziarie. Un ulteriore fondamento giuridico di ogni comunità comprensoriale è lo statuto. È la base normativa dell’ente e deve contenere, tra l’altro, quanto segue:
· l’individuazione dei comuni che ne fanno parte e della
sede,
· l’indicazione degli scopi,
· le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli
organi,
· le attribuzioni degli organi,
· le norme sul funzionamento degli organi,
· l’ordinamento degli uffici e dei servizi,
· la partecipazione finanziari dei comuni membri,
· la consistenza patrimoniale,
· la designazione del tesoriere della comunità
comprensoriale.